Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Investimenti sostenibili 4.0

Cos’è

Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. L’obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione indotta dall’emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

  • favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;
  • migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 677.875.519,57, di cui:

  • 250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell’iniziativa “REACT – EU” destinate all’Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021;
  • 427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno.

Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Quadro di riferimento

La misura, istituita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2022, si pone in continuità con gli interventi promossi dai bandi “Macchinari Innovativi” (decreti ministeriali del 9 marzo 2018 e del 30 ottobre 2019), rispetto ai quali presenta comunque significativi elementi di novità.

L’intervento agevolativo è definito nell’ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19») e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della Sezione 3.13 (“Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

A chi si rivolge

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento
  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

Cosa finanzia

I programmi di investimento devono:

  • prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
  • essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione, funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale
  • rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili:
    • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
    • nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, spese ammissibili non inferiori complessivamente a un milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.

Attività economiche ammesse

Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”).

Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022.